Ai genitori
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo
DIRETTIVA – O.M. 3/2025
Oggetto: Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.
Gentilissimi,
come è noto, la legge 1° ottobre 2024, n. 150 è intervenuta sulla valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria e sulla valutazione del comportamento per gli alunni di scuola secondaria di primo grado.
La legge ha introdotto i giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti, a partire dal secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2024/2025.
Nel documento di valutazione periodica e finale, ad ogni disciplina nel suo complesso verrà attribuito un solo giudizio sintetico, scelto tra: OTTIMO – DISTINTO – BUONO – DISCRETO – SUFFICIENTE – NON SUFFICIENTE. Al fine di rendere chiara, trasparente e comprensibile la valutazione degli apprendimenti, l’Allegato A all’ordinanza descrive i sei giudizi sintetici, tenendo in considerazione diverse aree, quali la padronanza e l’utilizzo dei contenuti disciplinari, delle abilità e delle competenze maturate, l’uso del linguaggio specifico, l’autonomia e la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse, la capacità di espressione e rielaborazione personale. Spetta a ciascuna istituzione scolastica, a norma di quanto previsto dall’articolo 4 del DPR 275/1999, declinare tali descrizioni per ciascuna disciplina e anno di corso (es. attraverso griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e i curricoli di istituto inseriti nei Piani triennali dell’offerta formativa. Pertanto, il collegio dei docenti, in data 15/65/2025 Del. N. 25, in coerenza con le suddette novità, ha deliberato i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti che sono stati inseriti nel PTOF e resi pubblici, con la pubblicazione sul sito web della scuola.
Rimangono confermate le norme sulla valutazione del comportamento (giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza), sulla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica/attività alternativa (giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti con nota separata dal documento di valutazione) e sul giudizio globale (descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito).
Per la valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento i giudizi sintetici delle discipline andranno correlati a quanto previsto, rispettivamente, dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.
La citata legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità anche in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, innovando l’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza. Così come per la valutazione degli apprendimenti, la nostra scuola ha deliberato, in data 15/05/2025 Del. N.26, i criteri di valutazione (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.
Si rappresenta che il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell’intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l’applicazione di sanzioni disciplinari.
Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell’alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curricolo.
Pontedera 03/06/2025
La dirigente scolastica.
Prof. Anna Romano.
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